Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23/02/2018 è stato approvato il Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato.

Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio del diritto:

  • all'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
  • all'accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Per informazioni contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico 0565.63274

urp@comune.piombino.li.it

Dal 26/07/2022 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario Generale Dott. Emilio Ubaldino (Decreto del Sindaco n. 13 del 26/07/2022) art.43 del d.lgs.33/2013

Contatti e-mail:

emilio.ubaldino@comune.piombino.li.it - segretario@comune.piombino.li.it

Delibera di Giunta Comunale n.173 del 06/07/2012 Individuazione del Segretario Generale quale soggetto cui è conferito il potere sostitutivo ai sensi del comma 9 bis art.2 della L.241/90

 

- Registro accesso civico 2023 - file in formato aperto ods

- Registro accesso civico 2022 - file in formato aperto ods

 

Contenuto inserito il 02-10-2013 aggiornato al 30-06-2023
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