Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Incidenti stradali

Responsabile di procedimento: Pucci Ilaria
Responsabile di provvedimento: Galeazzi Angela
Responsabile sostitutivo: Brancati Gianpaolo

Uffici responsabili

Squadra di Pronto Intervento

Descrizione

La Polizia Municipale interviene su chiamata diretta dell’utente alla Centrale Operativa PM (0565/63350). Il servizio è attivo dalle 7,40 alle 19,50.

La  Polizia Municipale è competente su tutto il territorio comunale con priorità del centro abitato fino a Fiorentina. L'ambito di intervento è solo sull’area pubblica e privata aperta al pubblico. L’eventuale intervento nelle aree private non comporta notificazione di violazioni.

Esiste una squadra di pronto intervento che assolve ai compiti di rilevazione del sinistro. L’ufficio elabora i dati, redige gli atti e ne rilascia copia previo pagamento di una tariffa come da Delibera di Giunta Comunale n. 296/2013, valuta le responsabilità in materia di violazione al codice della strada e contesta eventuali infrazioni. Non vengono decise, invece, le percentuali di responsabilità civile ai fini del risarcimento del danno, che è di competenza esclusivamente delle assicurazioni.
Per il rilascio di copie dei rapporti di incidenti stradali con feriti devono decorrere almeno 3 mesi (tempo per la proposizione di querela, da parte della parte lesa). Entro questo termine, gli atti possono essere richiesti, solo previa rinuncia a presentare querela.
Trascorso il termine di 3 mesi, per il rilascio di copie occorre la dichiarazione di non aver proposto querela.
In caso di querela invece, gli atti sono vincolati dalla Procura Della Repubblica, che può rilasciare nulla osta.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Delibera di Giunta Comunale 296/2013

Approvazione tariffe per servizi di competenza della Polizia Municipale: rilascio
atti infortunistica stradale e servizi prestati per conto e su richiesta di privati

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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