Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Contributo alle famiglie con figli minori disabili

Responsabile di provvedimento: Bezzini Alessandro

Uffici responsabili

Servizio Politiche Sociali

Descrizione

La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l'applicazione web messa a disposizione dalla regione e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale.
L'istanza prevede l'erogazione di un contributo di € 700,00 a favore delle famiglie aventi a carico uno o più figli in condizione di accertata sussistenza della condizione di handicap permanente grave, di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 27 dicembre 2018 n. 73, con un reddito ISEE in corso di validità non superiore a € 29.999,00 (per il triennio 2019-2021) . 
Le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo.
Il richiedente e il figlio minore devono essere residenti in Toscana in modo continuativo da almeno 24 mesi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo (per il 2021, dal 1° gennaio 2019) e il nucleo familiare non risiede in strutture occupate abusivamente.
Il figlio disabile per il quale è inoltrata la domanda è nato in data successiva al 31.12.2002 ed è in possesso di certificazione attestante la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I requisiti per ottenere il contributo devono essere verificati dall'ufficio politiche sociali.
I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

ITER Richiesto. La gestione delle richieste presentate si articola come segue: le richieste in stato PRESENTATA sono prese in carico dal comune _ il comune effettua le verifiche necessarie relativamente a quanto dichiarato nella richiesta _ entro i termini comunicherà i dati delle domande ammesse al contributo alla Regione Toscana

Chi contattare

Personale da contattare: Giomi Carlotta

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
vedi box "Descrizione"

Costi per l'utenza

Risorsa regionale.

Liquidazione tramite bonifico.

 

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Decreto_n.23318_del_31-12-2021-Allegato-A.pdf
(Pubblicato il 11/01/2022 - Aggiornato il 11/01/2022 - 114 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Decreto_n.23318_del_31-12-2021.pdf
(Pubblicato il 11/01/2022 - Aggiornato il 11/01/2022 - 378 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Decreto_n.23318_del_31-12-2021-Allegato-B.pdf
(Pubblicato il 11/01/2022 - Aggiornato il 11/01/2022 - 83 kb - pdf)
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