Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Assegno di maternità

Responsabile di procedimento: Ioniti Chiara
Responsabile di provvedimento: Bezzini Alessandro

Uffici responsabili

Servizio Politiche Sociali

Descrizione

Assegno di maternità

Assegno di maternità

Cosa è:
L’assegno di maternità è una misura di sostegno economico concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS;

Destinatari:
Cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di un trattamento previdenziale della indennità di maternità;

Requisiti:
· il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, pari ad un valore annualmente rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base  dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT; l’assegno spetta nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a tale livello. 

Per l’anno 2020 la soglia ISEE corrisponde a Euro 17.416,66.

*La certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), introdotto con DPCM 159/2013 e modificato con L. 89/2016, si può ottenere gratuitamente presentandosi presso un Centro Autorizzato Assistenza Fiscale (C.A.A.F.)

Documentazione da presentare:
la domanda va presentata su apposito modulo entro sei mesi dalla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, entro sei mesi dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo;
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, se il minore è italiano non deve superare i sei anni di età, se il minore è straniero non deve superare la maggiore età;

Si informa che, per evitare la duplicazione delle domande, le interessate che non fossero certe di possedere i requisiti previsti e intendessero richiedere cautelativamente entrambi gli assegni di maternità, possono presentare una sola domanda alle sedi dell’INPS che provvederanno successivamente a trasmettere ai Comuni le richieste prive dei requisiti per la concessione dell’assegno erogato dall’Istituto.


Competenze del Comune
Verifica dell’ammissibilità o meno alla concessione del beneficio

Orario al pubblico
Mercoledì  15,15 - 17,30 - venerdì 9,30 - 13,30

 

Chi contattare

Personale da contattare: Giomi Carlotta, Rinaldi Roberta

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Stabiliti dall’ente erogatore, INPS

Costi per l'utenza

Il pagamento del contributo viene effettuato dal I.N.P.S.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire

Allegati

File con estensione pdf Modulo domanda: domanda_assegno_maternità.pdf
(Pubblicato il 23/01/2019 - Aggiornato il 23/01/2019 - 385 kb - pdf)
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