
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Il pagamento del contributo viene effettuato dal I.N.P.S.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati

(Pubblicato il 23/01/2019 - Aggiornato il 23/01/2019 - 385 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Assegno di maternità
Cosa è:
L’assegno di maternità è una misura di sostegno economico concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS;
Destinatari:
Cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di un trattamento previdenziale della indennità di maternità;
Requisiti:
· il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, pari ad un valore annualmente rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT; l’assegno spetta nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a tale livello.
Per l’anno 2020 la soglia ISEE corrisponde a Euro 17.416,66.
*La certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), introdotto con DPCM 159/2013 e modificato con L. 89/2016, si può ottenere gratuitamente presentandosi presso un Centro Autorizzato Assistenza Fiscale (C.A.A.F.)
Documentazione da presentare:
la domanda va presentata su apposito modulo entro sei mesi dalla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, entro sei mesi dal momento dell’ingresso del minore nel nucleo;
In caso di adozione o di affidamento preadottivo, se il minore è italiano non deve superare i sei anni di età, se il minore è straniero non deve superare la maggiore età;
Si informa che, per evitare la duplicazione delle domande, le interessate che non fossero certe di possedere i requisiti previsti e intendessero richiedere cautelativamente entrambi gli assegni di maternità, possono presentare una sola domanda alle sedi dell’INPS che provvederanno successivamente a trasmettere ai Comuni le richieste prive dei requisiti per la concessione dell’assegno erogato dall’Istituto.
Competenze del Comune
Verifica dell’ammissibilità o meno alla concessione del beneficio
Orario al pubblico
Mercoledì 15,15 - 17,30 - venerdì 9,30 - 13,30
Il pagamento del contributo viene effettuato dal I.N.P.S.