Bandi di gara e contratti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI ART. 91 D. LGS. 163/2006 E ART. 267 D.P.R. N. 207/2010 FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI DA INVITARE A GARE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 3 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

Struttura proponente: Comune di Piombino
Data di pubblicazione: 12-12-2012
Data di scadenza: 07-01-2013
Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Note

Oggetto: Chiarimento relativo alla fissazione del requisito minimo del fatturato medio del miglior biennio del periodo 2007 – 2011.

In relazione all'oggetto siamo a chiarire che la soglia minima del fatturato medio relativo al bienno 2007 – 2011 fornisce un parametro, sicuramente sintetico e non esaustivo, della capacità progettuale del concorrente. In particolare si ritiene che questo indice dia conto del fatto che il soggetto ha prodotto attività professionale e quindi garantisce, potenzialmente, capacità, solidità e una organizzazioni necessaria all'espletamento di un certo fatturato.
In dettaglio il limite per le progettazioni da affidare ammonta a:
Lungomare Marconi € 70.000
Piazza Manzoni € 70.000
Viale del Popolo € 150.000
I limiti sopra riportati si riferiscono al fatturato per tutte le tipologie di prestazioni che un professionista (studio professionale, raggruppamento di professionisti, società di ingegneria, ecc) ha espletato in un anno e quindi non solo per la tipologia di progettazione di cui trattasi.
Gli importi di cui sopra sono da ricondursi a operatori economici di modeste dimensioni e quindi l'accesso alla procedura di affidamento non è penalizzato per questi soggetti. Una limitazione deve comunque esistere in quanto la stazione appaltante deve essere garantita sulla possibilità del soggetto ad eseguire diligentemente la progettazione ed in tempi ragionevoli.
Dall'equilibrio tra i due aspetti di cui sopra scaturiscono le soglie indicate.

Piombino, 21/12/2012


Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Claudio Santi

Allegati

Contenuto creato il 30-08-2013 aggiornato al 30-08-2013

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